L’agente di commercio – leggi e normative – di Francesca Mugnai
TAG: Business, Business & Marketing, Agente di commercio, agenzia di intermediazione, normativa sull'intermediazione
L’agente di commercio è un ruolo regolato da leggi e normative. Negli ultimi anni l’attività di agente di commercio si è evoluta costantemente. La causa è riconducibile all’importanza che questa figura ha assunto sempre di più nel tessuto economico. L’intermediario ormai è una figura insostituibile per portare a termine contratti di affari nel settore dell’economia. La novità più rilevante negli anni si è avuta per l’accesso al ruolo. Per richiedere l’iscrizione al ruolo è necessario fare la richiesta per la dimostrazione di una qualifica professionale.
La normativa precedente prevedeva il ruolo degli agenti e rappresentanti, formato principalmente da due elenchi:
Il primo: prevedeva la semplice dimostrazione di essere in possesso di requisiti di moralità.
Il secondo detto “Effettivo”: è la dimostrazione effettiva di aver svolto per almeno due anni l’attività.
La legge n.204/1985 ha previsto invece un ruolo unico. Per accedervi bisogna dimostrare, oltre ai requisiti di carattere morale, anche di avere requisiti di carattere professionale.
La dimostrazione di professionalità può avvenire in tre modi:
Attraverso il superamento di uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioniCon un biennio di pratica in attività considerate similiCon il possesso di un titolo di studio considerato direttamente abilitante.
Contratti e normative nella disciplina del Codice civile
L’articolo 1742 del c.c indica l’agente di commercio come quella persona che:
Conduce un’attività stabile e continuativa: volta a promuovere la conclusione dei contratti per conto del Preponente (o mandante).Svolge la sua attività in una zona ben determinata: in genere con diritto e obbligo di esclusiva.Il suo lavoro è svolto in regime di completa autonomia con retribuzione a provvigione sugli affari da lui conclusi, con l’onere delle spese assumendosi il rischio economico del risultato.
Quindi è importante dire che non può essere considerato agente o rappresentante di commercio chi è incaricato di promuovere o concludere contratti economici solo saltuariamente. (Es: il procacciatore d’affari)
L’area geografica in cui opera l’agente di commercio
L’elemento essenziale del rapporto contrattuale legato con la stabilità e continuità delle prestazioni dell’agente, è la zona in cui l’agente andrà ad operare. Per zona si intende un’area geografica ben distinta, oppure un raggruppamento o circolo di clienti. Ovviamente l’agente deve operare in esclusiva altrimenti l’attività rischia di non essere remunerativa.
Il diritto di esclusiva è stabilito dall’art. 1743 del c.c. e dagli accordi economici collettivi.
I diritti dell’agente di commercio
L’articolo 3 del Decreto legge n. 65/1999, ha sostituito anche l’articolo 1748 del Codice civile che era già stato oggetto di modifica dell’articolo 2 del Decreto legge n. 303/1991.
Si è passati da “diritti dell’agente ed obblighi del preponente” a “Diritti dell’agente”.
Infatti, la nuova disciplina è nettamente diversa rispetto alla precedente. Vediamone i punti principali:
Il diritto alla provvigione si ha solo quando l’operazione è stata conclusa dall’agente di commercio in persona o comunque per suo effetto.La provvigione deve essere comunque versata all’agente anche per gli affari conclusi dal preponente con un terzo che era stato acquistato però come cliente dall’agente di commercio per operazioni dello stesso settore economico, o appartenenti alla zona dei clienti riservati all’agente. Salvo accordi differenti.L’agente ha diritto alla provvigione anche nel caso in cui sia stato sciolto il contratto d’agenzia. Per tutti quanti i lavori di cui si era occupato antecedentemente e conclusi successivamente da un altro agente la provvigione spetta interamente al primo agente. Salvo risultino circostanze in cui sia equo ripartire la provvigione tra gli agenti.L’agente deve restituire la provvigione solo nel caso in cui sia certo che il contratto non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente.
Tra gli obblighi del preponente che sono sanciti dall’articolo 1749 del C.c. c’è quello di porre a disposizione dell’agente tutta la documentazione e tutte le informazioni che sono necessarie per l’esecuzione del contratto. Inoltre, l’articolo 1752 del c.c. prevede che all’agente può essere dato il potere di concludere i contratti con il solo obbiettivo di attuare la volontà del preponente. Stipula per suo conto un contratto come se fosse lui a farlo.
Elenco degli articoli utili
Di seguitro troverete un elenco delle leggi e normative sugli agenti di commercio estratte dal Codice civile.
Codice Civile. Libro Quarto Delle obbligazioni. Titolo III Dei singoli contratti. Capo X Del contratto di agenzia
Art. 1742 – Nozione
Art. 1743 – Diritto di esclusiva
Art. 1744 – Riscossioni
Art. 1745 – Rappresentanza dell’agente
Art. 1746 – Obblighi dell’agente
Art. 1747 – Impedimento dell’agente
Art. 1748 – Diritti dell’agente
Art. 1749 – Obblighi del preponente
Art. 1750 – Durata del contratto o recesso
Art. 1751 – Indennità in caso di cessazione del rapporto
Art. 1751 bis – Patto di non concorrenza
Art. 1752 – Agente con rappresentanza
Fonte: https://www.agenti.name/normativa-agenti-di-commercio.php
Hits: 0
L’articolo L’agente di commercio – leggi e normative proviene da CIAOUP News & Advertising Influencer.